Nuovo Codice della Strada: un incontro in Prefettura per l'attuazione delle norme
Si è svolta oggi, mercoledì 11 dicembre, in Prefettura a Lecco, una riunione finalizzata al coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto conseguenti alle novità introdotte nel Codice della Strada, che saranno in vigore dal prossimo 14 dicembre. All’incontro hanno partecipato il Comandante della Polizia Stradale di Lecco, un rappresentante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e uno della Locale di Lecco, nonché il Dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, tutti coinvolti, per i diversi profili di competenza, dall’attuazione delle nuove norme.
Durante l'incontro è stata ampiamente condivisa l’opportunità di accompagnare l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della sicurezza stradale con una campagna di informazione degli utenti, anche in chiave preventiva e dissuasiva di condotte in violazione del Codice della Strada; è stata inoltre evidenziata l’esigenza di garantire l’attuazione tempestiva ed efficace delle nuove norme attraverso momenti di approfondimento e formazione degli organi accertatori.
Si è quindi condivisa una linea di interpretazione uniforme delle nuove disposizioni, che miri a un confronto costante e sistematico ogni volta in cui sono previste competenze del Prefetto, oltre che delle Forze di Polizia e della Motorizzazione Civile, al fine di assicurare procedimenti fluidi, così come rapide ed efficaci “staffette amministrative” tra i diversi Uffici coinvolti.
Nel corso della riunione è stata analizzata dapprima la nuova cosiddetta "mini sospensione" della patente di guida, che impegnerà l’attività dei diversi Enti e Comandi competenti al momento dell’accertamento qualora le violazioni, elencate nel nuovo art. 218 ter del CdS, siano commesse da un conducente che abbia meno di venti punti sulla patente. In particolare, gli organi di Polizia accerteranno su strada le diverse infrazioni (tra cui spiccano l’uso del telefonino, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l’eccesso di velocità) e procederanno al ritiro della patente per un periodo di sette giorni, nei casi in cui il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti ma pari almeno a dieci, o per quindici giorni, nei casi in cui i punti siano meno di dieci.
Nella sola ipotesi in cui sia stata violata la norma sul divieto di uso del cellulare alla guida, il verbale che irroga la mini sospensione sarà trasmesso alla Prefettura che, valutati tutti gli elementi della condotta, provvederà a stabilire un ulteriore periodo di sospensione da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) decorrenti dalla scadenza della sanzione “breve” disposta dagli agenti accertatori.
Peraltro, a fronte della segnalazione di una delle Forze di Polizia relativa all’uso del telefonino durante la guida da parte di un conducente che abbia più di venti punti sulla patente (al quale perciò non può applicarsi la mini sospensione), la Prefettura adotterà il provvedimento di sospensione della patente da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) ai sensi del novellato art. 173, comma 3 bis, come modificato dalla citata legge n. 177.
Con riferimento alla violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada), è stata particolarmente attenzionata la fattispecie della condanna per i reati in cui incorre, secondo gravità sanzionatoria crescente, chi guidi con tasso accertato superiore a 0,8 g/l. In ipotesi di condanna, infatti, non solo la Motorizzazione Civile provvederà ad apporre sulla patente i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” (da installare sul veicolo a proprie spese, ndr) conformemente alla norma EN 50436" ma la Prefettura, ricevuta la sentenza, comunicherà l’obbligo di revisione della patente.
Riguardo all’ipotesi della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della strada), è stato precisato che le conseguenze sanzionatorie non richiedono più - come per il passato - che sia stata accertata un’alterazione psico-fisica. E infatti, acclarata l’assunzione di stupefacenti, la Prefettura disporrà la revisione della patente e, nel caso di inidoneità alla guida attestata dalla Commissione Medica ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, verrà disposta la revoca, in linea con l’art. 130. In tali ipotesi la patente non è comunque conseguibile prima di tre anni.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento dell’uso di stupefacenti – al quale il conducente viene sottoposto nell’immediato - l’organo di Polizia stradale che sta operando può disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni, impedendo immediatamente di continuare a condurre il veicolo, in ragione dell’evidente pericolo che si può creare. In mancanza di altra persona idonea alla guida e prontamente reperibile, il mezzo sarà trasportato fino al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa, con le spese interamente a carico del soggetto sottoposto a controllo.
Altre novità di particolare impatto riguardano la guida, senza aver conseguito la patente, di conducente di età inferiore a 21 anni, che costringerà la Prefettura ad adottare un divieto di conseguimento della patente per il successivo triennio, e l’eccesso di velocità nei centri abitati, accertato per almeno due volte nel corso di un anno, con conseguente sospensione della patente per un periodo da quindici a trenta giorni.
L’incontro odierno si è concluso auspicando armonia d’azione dei diversi attori del “comparto sicurezza su strada” e assumendo l’impegno, ciascuno per i rispettivi profili di competenza, di orientare gli utenti verso comportamenti di guida virtuosi, garantendo l’applicazione delle sanzioni anche in caso di violazione delle nuove regole.
Durante l'incontro è stata ampiamente condivisa l’opportunità di accompagnare l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della sicurezza stradale con una campagna di informazione degli utenti, anche in chiave preventiva e dissuasiva di condotte in violazione del Codice della Strada; è stata inoltre evidenziata l’esigenza di garantire l’attuazione tempestiva ed efficace delle nuove norme attraverso momenti di approfondimento e formazione degli organi accertatori.
Si è quindi condivisa una linea di interpretazione uniforme delle nuove disposizioni, che miri a un confronto costante e sistematico ogni volta in cui sono previste competenze del Prefetto, oltre che delle Forze di Polizia e della Motorizzazione Civile, al fine di assicurare procedimenti fluidi, così come rapide ed efficaci “staffette amministrative” tra i diversi Uffici coinvolti.
Nel corso della riunione è stata analizzata dapprima la nuova cosiddetta "mini sospensione" della patente di guida, che impegnerà l’attività dei diversi Enti e Comandi competenti al momento dell’accertamento qualora le violazioni, elencate nel nuovo art. 218 ter del CdS, siano commesse da un conducente che abbia meno di venti punti sulla patente. In particolare, gli organi di Polizia accerteranno su strada le diverse infrazioni (tra cui spiccano l’uso del telefonino, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l’eccesso di velocità) e procederanno al ritiro della patente per un periodo di sette giorni, nei casi in cui il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti ma pari almeno a dieci, o per quindici giorni, nei casi in cui i punti siano meno di dieci.
Nella sola ipotesi in cui sia stata violata la norma sul divieto di uso del cellulare alla guida, il verbale che irroga la mini sospensione sarà trasmesso alla Prefettura che, valutati tutti gli elementi della condotta, provvederà a stabilire un ulteriore periodo di sospensione da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) decorrenti dalla scadenza della sanzione “breve” disposta dagli agenti accertatori.
Peraltro, a fronte della segnalazione di una delle Forze di Polizia relativa all’uso del telefonino durante la guida da parte di un conducente che abbia più di venti punti sulla patente (al quale perciò non può applicarsi la mini sospensione), la Prefettura adotterà il provvedimento di sospensione della patente da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) ai sensi del novellato art. 173, comma 3 bis, come modificato dalla citata legge n. 177.
Con riferimento alla violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada), è stata particolarmente attenzionata la fattispecie della condanna per i reati in cui incorre, secondo gravità sanzionatoria crescente, chi guidi con tasso accertato superiore a 0,8 g/l. In ipotesi di condanna, infatti, non solo la Motorizzazione Civile provvederà ad apporre sulla patente i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” (da installare sul veicolo a proprie spese, ndr) conformemente alla norma EN 50436" ma la Prefettura, ricevuta la sentenza, comunicherà l’obbligo di revisione della patente.
Riguardo all’ipotesi della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della strada), è stato precisato che le conseguenze sanzionatorie non richiedono più - come per il passato - che sia stata accertata un’alterazione psico-fisica. E infatti, acclarata l’assunzione di stupefacenti, la Prefettura disporrà la revisione della patente e, nel caso di inidoneità alla guida attestata dalla Commissione Medica ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, verrà disposta la revoca, in linea con l’art. 130. In tali ipotesi la patente non è comunque conseguibile prima di tre anni.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento dell’uso di stupefacenti – al quale il conducente viene sottoposto nell’immediato - l’organo di Polizia stradale che sta operando può disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni, impedendo immediatamente di continuare a condurre il veicolo, in ragione dell’evidente pericolo che si può creare. In mancanza di altra persona idonea alla guida e prontamente reperibile, il mezzo sarà trasportato fino al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa, con le spese interamente a carico del soggetto sottoposto a controllo.
Altre novità di particolare impatto riguardano la guida, senza aver conseguito la patente, di conducente di età inferiore a 21 anni, che costringerà la Prefettura ad adottare un divieto di conseguimento della patente per il successivo triennio, e l’eccesso di velocità nei centri abitati, accertato per almeno due volte nel corso di un anno, con conseguente sospensione della patente per un periodo da quindici a trenta giorni.
L’incontro odierno si è concluso auspicando armonia d’azione dei diversi attori del “comparto sicurezza su strada” e assumendo l’impegno, ciascuno per i rispettivi profili di competenza, di orientare gli utenti verso comportamenti di guida virtuosi, garantendo l’applicazione delle sanzioni anche in caso di violazione delle nuove regole.