Mandello, insulti alla partita: interviene il giudice, 'diffuso comportamento antisportivo messo in atto al campo'. Multe e squalifiche

Il cartello "di avviso" fatto affiggere dall'amministrazione comunale
prima di quanto accaduto sabato e dunque della decisione
di far disputare le prossime partite a porte chiuse
Dopo la netta presa di posizione del sindaco Riccardo Fasoli che, a nome della sua amministrazione, ha messo alla porta, per le prossime partite il pubblico, disponendo che sul campo da calcio cittadino – di proprietà comunale – si giochi senza la presenza di spettatori, ora è il giudice sportivo a pronunciarsi in relazione al grave episodio alla base della decisione del primo cittadino mandellese e a far chiarezza “ufficialmente”, dunque, sull'accaduto.
La partita a cui si fa riferimento è quella del 4 marzo scorso, categoria Juniores, girone A.
Il Mandello ospita la Osvaldo Zanetti 1948 di Lecco.
“Dagli atti ufficiali di gara si rileva  - scrive il giudice Paolo Marsigli, assistito dal Rappresentante AIA Antonio Ciarniello - “a fine gara, l'arbitro si vedeva costretto a sanzionare con il provvedimento disciplinare dell'espulsione il calciatore D.M. (Zanetti), perché urlando manteneva un comportamento volgarmente scorretto e gravemente offensivo nei confronti dei tesserati della società ospitante. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare quasi tutti i calciatori della società ospitata si portavano nella direzione della panchina avversaria (Mandello) e protestando vivacemente, imputavano ai componenti della stessa e ai propri calciatori in campo, la reazione del proprio compagno, nata da un precedente comportamento denigratorio messo in atto nei suoi confronti, ma non riportato agli atti. Mitigate le intemperanze, successivamente gli stessi prima di riprendere la via degli spogliatoi, si portavano sotto le tribune per manifestare reiteratamente il proprio dissenso nei confronti di alcuni sostenitori avversari che contestavano il loro comportamento mantenuto sul terreno di giuoco, mentre nel contempo i sostenitori della società ospitata minacciosamente imputavano all'arbitro l'accaduto. Il direttore di gara nelle vivaci manifestazioni di protesta ha individuato tra i più esagitati i calciatori della società (Zanetti) e precisamente i signori B.P. e M.T. che vanno giustamente sanzionati”.
Il giudice non si ferma qui e aggiunge: “Stigmatizzando l'accaduto preoccupante è, il diffuso comportamento antisportivo messo in atto all'interno dell'impianto sportivo di Mandello da tutti gli attori intervenuti alla gara verso gli avversari dei propri portacolori. Queste manifestazioni dipendono da un malinteso senso dell'agonismo e prendono a sistema non l'incitamento per i propri atleti ma la protesta e l'ingiuria triviale contro qualsiasi antagonista. Per quanto sopra invero, ciò che va punito è la coscienza e la volontà all'incitamento antisportivo, si deve perciò tentare in linea di massima di tener ben presenti quei valori etici che sono sempre stati alla base dello sport, respingendo tutto ciò che va oltre i principi di lealtà sportiva nei confronti di avversari o antagonisti in una manifestazione sportiva”
Comminata così una sanzione al Mandello (100 euro d'ammenda) e una alla Zanetti (150 euro), la prima ritenuta “responsabile in quanto società ospitante di quanto sopra riportato” e la seconda per
“per inadempienza dei propri doveri da parte dei propri tesserati con comportamento scorretto e gravemente antisportivo messo in atto nei confronti di tesserati avversari e responsabile del comportamento gravemente minaccioso da parte di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro, a fine gara”.
Disposte altresì una serie di squalifiche per i giocatori della Zanetti coinvolti: una gara per B.P., due per M.T e D.M..
Invia un messaggio alla redazione

Il tuo indirizzo email ed eventuali dati personali non verranno pubblicati.